LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 879193 del registro di Segreteria, proposto da Ranaglia Elvira vedova Moghilin avverso il decreto n. 055066 ri-ge del 1 febbraio 1984 con il quale il Ministro del tesoro le nego' la riversibilita' della pensione di guerra gia' in godimento del defunto marito. Uditi alla pubblica udienza del giorno 1 giugno 1993 il relatore nella persona del cons. Mario Giaquinto nonche' il difensore della ricorrente avv. Luigi Brienza. Esaminati gli atti. F A T T O Il 7 giugno 1965 Ranaglia Elvira contrasse matrimonio con Moghilin Nicolaj, ex militare in godimento di pensione di guerra di settima categoria. Dopo il decesso del Moghilin avvenuto il 4 febbraio 1966 e la conseguente domanda della vedova, l'amministrazione provvide negando la pensione di riversibilita' per essere durato il matrimonio meno di un anno e per non essere nata prole ancorche' postuma (nota del direttore provinciale del Tesoro di Roma n. 215699 in data 6 luglio 1978 confermata con d.m. n. 055066 ri-ge in data 1 febbraio 1984). L'amministrazione, nel negare la pensione di riversibilita' con la suesposta motivazione, fece applicazione della norma contenuta nel comma primo dell'art. 59 della legge 18 marzo 1968 n. 313 e, successivamente, nel comma primo dell'art. 51 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; norma che per l'appunto pone la condizione che il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma. Il difensore della ricorrente con memoria del 15 maggio 1993 ed oralmente alla odierna udienza ha insistito per l'accoglimento dell'impugnativa con riconoscimento degli interessi legali. La difesa sostiene che la norma de qua non puo' piu' essere ritenuta vigente, per estensione in via analogica e di equita', della sentenza costituzionale n. 450, del 4-13 dicembre 1991, con la quale e' stata dichiarata "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, ultimo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 e dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui non consentono al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorche' postuma, meno di un anno". Il procuratore generale con atto scritto del 19 ottobre 1990 aveva chiesto che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale, tenuto conto del nuovo orientamento manifestato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 123 del 7-16 marzo 1990. D I R I T T O Con riferimento all'ipotesi del riconoscimento della pensione di guerra alla vedova, occorre tener distinti i due casi: della pensione indiretta, cui si rferiscono l'art. 44 della legge 18 marzo 1968, n. 313 e l'art. 40 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915; della pensione di riversibilita', cui si riferiscono l'art. 59 della citata legge n. 313 e l'art. 51 del citato d.P.R. n. 915. In entrambi i casi il legislatore pone la medesima condizione della durata del matrimonio non inferiore all'anno o della prole ancorche' postuma. Nondimeno, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 450 del 4-13 dicembre 1991, si e' pronunciata soltanta sul primo caso (pensione indiretta), talche' ha cessato di avere efficacia la illustrata condizione di legge solo quando riferita al medesimo primo caso. Nel diverso caso della pensione di riversibilita', che e' quello ricorrente nel presente giudizio, la condizione di legge de qua e' tuttora operante, ne' all'interprete e' consentita estensione di sorta, tanto piu' che, malgrado la identita' della condizione, trattasi di due istituti giuridici nettamente differenziati. Cio' posto, ritiene la Corte di dover sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale del comma primo dell'art. 59 della legge n. 313/1968 e del comma primo dell'art. 51 del d.P.R. n. 915/1978, nella parte in cui consentono la riversibilita' della pensione di guerra al coniuge superstite, quando il matrimonio sia durato meno di un anno e non sia nata prole ancorche' postuma. Detta questione di legittimita', riferita agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, appare non manifestamente infondata alla stregua delle motivazioni della citata sentenza n. 450/1991 nonche' delle precedenti - nella stessa richiamate - n. 123/1990 e n. 189/1991. La rilevanza della questione e' di tutta evidenza, in quanto la perdurante vigenza della condicio juris di cui agli articoli impugnati conferisce legittimita' al provvedimento ed impedisce l'accoglimento del ricorso.